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INFORMAZIONI GENERALI
Qual è la normativa di riferimento? |
Legge Regionale 13 maggio 2003, n. 9 “Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l’infanzia, per l’adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della Legge regionale 13 aprile 1995, n. 46 concernente: “Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti” Regolamento Regionale 22 dicembre 2004, n. 13 “Requisiti e modalità per l’autorizzazione e l’accreditamento dei servizi per l’infanzia, per l’adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali di cui alla L.R. 13 maggio 2003, n. 9” Regolamento Regionale 28 luglio 2008, n. 1 “Modifica al Regolamento Regionale 22 dicembre 2004, n. 13 “Requisiti e modalità per l’autorizzazione e l’accreditamento dei servizi per l’infanzia, per l’adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali di cui alla L.R. 13 maggio 2003, n. 9” Legge Regionale 1 dicembre 2014, n. 32, art. 30, comma 7 “Sistema Regionale dei Servizi sociali a tutela della persona e della famiglia”, art. 30 “Modifiche e abrogazioni” |
Quali sono gli Enti coinvolti dalle procedure di autorizzazione e di accreditamento? |
Comune ove la struttura è ubicata Referenti: I servizi sociali di ciascun Comune Ambito Territoriale Sociale n. 15 Referente: Coordinatore d’Ambito Dott.ssa Brunetta Formica Referente: Staff del Coordinatore – A.S. Federica Meschini c/o Comune di Macerata v.le Trieste, 24 62100 Macerata Tel. 0733 256555-305 Fax 0733 256488 e-mail: ambitosociale@comune.macerata.it |
Che differenza c’è tra autorizzazione e accreditamento? |
L’autorizzazione è indispensabile per il funzionamento delle strutture/servizi per l’infanzia, l’adolescenza e la famiglia. Nessun servizio/struttura di cui alla Legge Regionale 9/03 può funzionare senza autorizzazione, senza aver dimostrato, cioè, di possedere tutti i requisiti minimi organizzativi e strutturali previsti dalla L.R. 9/03 e dal R.R. 13/04. L’accreditamento è la dimostrazione, da parte della struttura/servizio, del possesso di requisiti di qualità aggiuntivi. L’accreditamento è la condizione essenziale per il convenzionamento con gli Enti Pubblici e, quindi, per l’accesso ai finanziamenti pubblici. |
Quando può essere rilasciata l’autorizzazione? |
L’autorizzazione al funzionamento viene rilasciata quando la struttura o il servizio dimostra di possedere tutti i requisiti strutturali e organizzativi previsti dalla normativa vigente. |
Quando può essere rilasciato l’accreditamento? |
L’accreditamento viene rilasciato, dopo un congruo periodo di funzionamento della struttura/servizio, quando la struttura/servizio dimostra di possedere tutti i requisiti qualitativi aggiuntivi previsti dalla normativa vigente. |
Tipologie di servizi soggetti ad autorizzazione? |
L’autorizzazione al funzionamento, rilasciata ai sensi della L.R. 9/03, abilita all’esercizio delle seguenti strutture/servizi: a) nidi d'infanzia; b) centri per l'infanzia; c) spazi per bambini, bambine e per famiglie; d) centri di aggregazione per bambini, bambine e adolescenti; e) servizi itineranti; f) servizi domiciliari di sostegno alle funzioni educative familiari; g) servizi di sostegno alle funzioni genitoriali; g bis) agrinido; g ter) nidi domiciliari. |
L’accreditamento è sempre necessario come l’autorizzazione? |
Le strutture/servizi possono funzionare anche senza accreditamento. L’accreditamento diventa necessario solo se la struttura/servizio vuole convenzionarsi con il Comune. |
Chi deve presentare la domanda di autorizzazione? |
Il soggetto titolare della struttura/servizio. |
Chi presenta la domanda di accreditamento? |
L’accreditamento, come l’autorizzazione, deve essere richiesto dal soggetto titolare della struttura/servizio. |
A chi va fatta la richiesta di autorizzazione? |
Al Comune territorialmente competente, cioè al Comune presso cui è ubicata la struttura stessa. La domanda di autorizzazione dovrà essere completa di tutta la documentazione richiesta. |
A chi va fatta la richiesta di accreditamento? |
Come per l’autorizzazione, l’accreditamento va richiesto al Comune presso cui è ubicata la struttura stessa. Anche la domanda di accreditamento dovrà essere completa di tutta la documentazione richiesta. |
In quali casi si è soggetti ad autorizzazione? |
La richiesta di autorizzazione è prevista nei seguenti casi: - apertura di nuova struttura/servizio;- modificazioni di struttura/servizio già autorizzata, comportante la variazione dei requisiti (o strutturali o organizzativi) previsti dal Regolamento; - trasferimento di titolarità della struttura/servizio. |
Quando deve essere presentata la domanda di autorizzazione? |
Quando la struttura/servizio può dimostrare di possedere tutti i requisiti strutturali e organizzativi previsti dal Regolamento, compresi gli arredi e il personale che vi opererà. |
La richiesta di accreditamento può essere contestuale all’autorizzazione? |
No. L’accreditamento può essere richiesto dopo un congruo periodo di funzionamento. |
Quale documentazione è necessario presentare al momento della richiesta di autorizzazione? |
In base all’art. 21 del R.R. 13/04, i soggetti, titolari del servizio, chiedono l’autorizzazione inoltrando al Comune competente per territorio:
La Commissione, inoltre, per valutare al meglio il possesso dei requisiti strutturali e organizzativi della struttura, chiede la seguente documentazione: - Dichiarazione sostitutiva attestante l’organigramma (con specifica indicazione del numero di ore svolte da ciascun operatore e la tipologia di contratto) e dimostrazione (attraverso i curricula) del possesso, da parte delle diverse figure (coordinatore pedagogico, educatrici ed eventuali addetti ai servizi) dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento; - Relazione descrittiva delle principali caratteristiche strutturali che dimostri il possesso dei requisiti strutturali previsti dalla L.R. 9/03 e dal R.R. 13/04 e ss.mm.ii e la rispondenza alle disposizioni di Legge per quanto riguarda il numero massimo di bambini ospitabili, firmata da tecnico abilitato. La Commissione, inoltre, chiede che le planimetriesiano in scala 1:100. |
Quale documentazione è necessario presentare al momento della richiesta di accreditamento? |
In base all’art. 21 del R.R. 13/04, i soggetti, titolari del servizio, chiedono l’autorizzazione inoltrando al Comune competente per territorio:
Il modello di domanda potrà essere scaricati dal sito di questo ATS 15 (www.ats15.it). |
LA PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE
A chi va fatta la richiesta di autorizzazione? |
Al Comune territorialmente competente, cioè al Comune presso cui è ubicata la struttura stessa. La domanda di autorizzazione dovrà essere completa di tutta la documentazione richiesta. |
Chi valuta la richiesta di autorizzazione? |
Il Comune, per valutare se la struttura richiedente l’autorizzazione possiede tutti i requisiti strutturali e organizzativi previsti dalla normativa vigente, si avvale di una apposita Commissione Tecnico Consultiva, costituita presso ciascun Ambito Territoriale Sociale. La Commissione è composta da esperti in materia di edilizia, impiantistica, organizzazione e gestione di strutture sociali, nonché da un medico del Dipartimento di Prevenzione dell’ASUR competente per territorio, ed è integrata da un esperto in organizzazione e gestione dei servizi socio-educativi per l’infanzia e l’adolescenza. Il Comune, accertata la regolarità della domanda, ne trasmette copia alla Commissione, la quale: - esamina la domanda e tutti gli allegati; - provvede alla verifica dei requisiti anche tramite sopralluoghi presso la struttura. La Commissione esprime proprio parere entro 50 gg. dal ricevimento della documentazione e lo trasmette al Comune competente. |
Chi rilascia l’autorizzazione? |
L’autorizzazione è rilasciata dal Comune competente, previa acquisizione del parere consultivo della Commissione Tecnico Consultiva. |
Quali sono i tempi del rilascio dell’autorizzazione? |
L’autorizzazione viene rilasciata entro 90 gg. dalla presentazione della domanda. Qualora siano necessarie delle integrazioni (richieste dal Comune o dalla Commissione in forma scritta), i tempi del procedimento si sospendono per poi riprendere a decorrere dal momento della ricezione della documentazione integrativa richiesta. |
LA PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO
A chi va fatta la richiesta di accreditamento? |
Al Comune territorialmente competente, cioè al Comune presso cui è ubicata la struttura stessa. La domanda di accreditamento dovrà essere completa di tutta la documentazione richiesta. |
Chi valuta la richiesta di accreditamento? |
Il Comune, che può avvalersi della collaborazione della Commissione Tecnico Consultiva. |
Chi rilascia l’accreditamento? |
L’accreditamento è rilasciato dal Comune competente. |
Quali sono i tempi del rilascio dell’accreditamento? |
L’accreditamento viene rilasciato entro 90 gg. dalla presentazione della domanda. Qualora siano necessarie delle integrazioni (richieste dal Comune o dalla Commissione in forma scritta), i tempi del procedimento si sospendono per poi riprendere a decorrere dal momento della ricezione della documentazione integrativa richiesta. |
FASE SUCCESSIVA L’AUTORIZZAZIONE
Una volta ottenuta l’autorizzazione, quali obblighi ha il titolare della struttura? |
Successivamente l’ottenimento dell’autorizzazione al funzionamento, il titolare della struttura/servizio deve comunicare al Comune rilasciante l’autorizzazione: - l’inizio dell’attività (entro 60 giorni dall’autorizzazione); - entro il 31/12 di ciascun anno, deve inviare la dichiarazione sostitutiva attestante la permanenza dei requisiti per i quali è stata rilasciata l’autorizzazione o l’aggiornamento dei medesimi; - la cessazione dell’attività (entro 60 giorni dalla cessazione). |
Anche il Comune ha degli obblighi successivi all’autorizzazione? |
Il Comune esercita attività di controllo e vigilanza sul funzionamento dei servizi e delle strutture. Effettua ispezioni annuali e verifiche periodiche per accertare la permanenza dei requisiti per l’autorizzazione. Per effettuare tali attività, il Comune può richiedere la collaborazione della Commissione Tecnico Consultiva. |
Sono previste delle sanzioni per chi non adempie alle disposizioni previste dalla L.R. 9/03? |
In caso di gestione senza autorizzazione dei servizi di cui alla L.R. 9/03, il Comune, previa diffida, ordina la sospensione del servizio e infligge una sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000,00 a € 10.000,00. |
Quando l’autorizzazione viene sospesa, revocata o decade? |
Il Comune, nello svolgimento dei controlli, nel caso in cui riscontrati la perdita di uno o più dei requisiti richiesti, diffida il soggetto autorizzato a provvedere, entro un congruo termine, alla regolarizzazione o a presentare eventuali giustificazioni o controdeduzioni. Il Comune qualora ritenga insufficienti le giustificazioni o le controdeduzioni o nel caso in cui sia trascorso inutilmente il termine stabilito, ordina lasospensione dell’autorizzazione fino a quando non siano rimosse le cause che ne hanno determinato il provvedimento. L’autorizzazione decade qualora: a) al termine del periodo di cui sopra, i requisiti mancanti non siano stati reintegrati; b) vi sia estinzione della persona giuridica autorizzata; c) vi sia rinuncia del soggetto autorizzato. L’autorizzazione è revocata in caso di gravi o ripetute infrazioni alle norme della L.R. 9/03 o del regolamento 13/04. |
FASE SUCCESSIVA L’ACCREDITAMENTO
L’accreditamento ha una “scadenza”? |
L’accreditamento ha durata triennale.
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Cosa è necessario fare per il rinnovo dell’accreditamento? |
L’accreditamento può essere rinnovato previa presentazione al Comune (90 giorni prima della scadenza) di:
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