L’AUTORIZZAZIONE E L’ACCREDITAMENTO ALL’ESERCIZIO DELLE STRUTTURE DI CUI ALLA L.R. 9/03



INFORMAZIONI GENERALI

Qual è la normativa di riferimento?

Legge Regionale 13 maggio 2003, n. 9

“Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l’infanzia, per l’adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della Legge regionale 13 aprile 1995, n. 46 concernente: “Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti”

Regolamento Regionale 22 dicembre 2004, n. 13

“Requisiti e modalità per l’autorizzazione e l’accreditamento dei servizi per l’infanzia, per l’adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali di cui alla L.R. 13 maggio 2003, n. 9”

Regolamento Regionale 28 luglio 2008, n. 1

 “Modifica al Regolamento Regionale 22 dicembre 2004, n. 13 “Requisiti e modalità per l’autorizzazione e l’accreditamento dei servizi per l’infanzia, per l’adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali di cui alla L.R. 13 maggio 2003, n. 9”

Legge Regionale 1 dicembre 2014, n. 32, art. 30, comma 7

“Sistema Regionale dei Servizi sociali a tutela della persona e della famiglia”, art. 30 “Modifiche e abrogazioni”

Che differenza c’è tra autorizzazione e accreditamento?

L’autorizzazione è indispensabile per il funzionamento delle strutture/servizi per l’infanzia, l’adolescenza e la famiglia. Nessun servizio/struttura di cui alla Legge Regionale 9/03 può funzionare senza autorizzazione, senza aver dimostrato, cioè, di possedere tutti i requisiti minimi organizzativi e strutturali previsti dalla L.R. 9/03 e dal R.R. 13/04.

L’accreditamento è la dimostrazione, da parte della struttura/servizio, del possesso di requisiti di qualità aggiuntivi. L’accreditamento è la condizione essenziale per il convenzionamento con gli Enti Pubblici e, quindi, per l’accesso ai finanziamenti pubblici.

Quando può essere rilasciata l’autorizzazione?

L’autorizzazione al funzionamento viene rilasciata quando la struttura o il servizio dimostra di possedere tutti i requisiti strutturali e organizzativi previsti dalla normativa vigente.

Quando può essere rilasciato l’accreditamento?

L’accreditamento viene rilasciato, dopo un congruo periodo di funzionamento della struttura/servizio, quando la struttura/servizio dimostra di possedere tutti i requisiti qualitativi aggiuntivi previsti dalla normativa vigente.

Tipologie di servizi soggetti ad autorizzazione?

L’autorizzazione al funzionamento, rilasciata ai sensi della L.R. 9/03, abilita all’esercizio delle seguenti strutture/servizi:

a) nidi d'infanzia;

b) centri per l'infanzia;

c) spazi per bambini, bambine e per famiglie;

d) centri di aggregazione per bambini, bambine e adolescenti;

e) servizi itineranti;

f) servizi domiciliari di sostegno alle funzioni educative familiari;

g) servizi di sostegno alle funzioni genitoriali;

g bis) agrinido;

g ter) nidi domiciliari.

L’accreditamento è sempre necessario come l’autorizzazione?

Le strutture/servizi possono funzionare anche senza accreditamento.

L’accreditamento diventa necessario solo se la struttura/servizio vuole convenzionarsi con il Comune.

Chi deve presentare la domanda di autorizzazione?

Il soggetto titolare della struttura/servizio.

Chi presenta la domanda di accreditamento?

L’accreditamento, come l’autorizzazione, deve essere richiesto dal soggetto titolare della struttura/servizio.

A chi va fatta la richiesta di autorizzazione?

Al Comune territorialmente competente, cioè al Comune presso cui è ubicata la struttura stessa.

La domanda di autorizzazione dovrà essere completa di tutta la documentazione richiesta.

A chi va fatta la richiesta di accreditamento?

Come per l’autorizzazione, l’accreditamento va richiesto al Comune presso cui è ubicata la struttura stessa.

Anche la domanda di accreditamento dovrà essere completa di tutta la documentazione richiesta.

In quali casi si è soggetti ad autorizzazione?

La richiesta di autorizzazione è prevista nei seguenti casi:

- apertura di nuova struttura/servizio;
- modificazioni di struttura/servizio già autorizzata, comportante la variazione dei requisiti (o strutturali o organizzativi) previsti dal Regolamento;
- trasferimento di titolarità della struttura/servizio.

Quando deve essere presentata la domanda di autorizzazione?

Quando la struttura/servizio può dimostrare di possedere tutti i requisiti strutturali e organizzativi previsti dal Regolamento, compresi gli arredi e il personale che vi opererà.

La richiesta di accreditamento può essere contestuale all’autorizzazione?

 

No.

L’accreditamento può essere richiesto dopo un congruo periodo di funzionamento.

Quale documentazione è necessario presentare al momento della richiesta di autorizzazione?

In base all’art. 21 del R.R. 13/04, i soggetti, titolari del servizio, chiedono l’autorizzazione inoltrando al Comune competente per territorio:

  1. domanda su apposito modulo predisposto dalla Giunta Regionale (D.D. 209 del 13.11.2003);
  2. dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa – Testo A), attestante il possesso dei requisiti stabiliti nel Titolo I;
  3. progetto educativo;
  4. planimetria debitamente sottoscritta da un tecnico abilitato con riportate le superfici utili di ciascun locale, le destinazioni d’uso, i relativi arredi, l’evidenziazione degli spazi oggetto della richiesta di autorizzazione;
  5. regolamento di funzionamento del servizio, contente in particolare le modalità di accesso e le tariffe a carico degli utenti.
Il modello di domanda e la dichiarazione sostitutiva di cui ai precedenti punti 1 e 2 potranno essere scaricati dal sito di questo ATS 15 (www.ats15.it).

La Commissione, inoltre, per valutare al meglio il possesso dei requisiti strutturali e organizzativi della struttura, chiede la seguente documentazione:

- Dichiarazione sostitutiva attestante l’organigramma (con specifica indicazione del numero di ore svolte da ciascun operatore e la tipologia di contratto) e dimostrazione (attraverso i curricula) del possesso, da parte delle diverse figure (coordinatore pedagogico, educatrici ed eventuali addetti ai servizi) dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento;

- Relazione descrittiva delle principali caratteristiche strutturali che dimostri il possesso dei requisiti strutturali previsti dalla L.R. 9/03 e dal R.R. 13/04 e ss.mm.ii e la rispondenza alle disposizioni di Legge per quanto riguarda il numero massimo di bambini ospitabili, firmata da tecnico abilitato.

La Commissione, inoltre, chiede che le planimetrie siano in scala 1:100.

Quale documentazione è necessario presentare al momento della richiesta di accreditamento?

In base all’art. 21 del R.R. 13/04, i soggetti, titolari del servizio, chiedono l’autorizzazione inoltrando al Comune competente per territorio:

  1. domanda su apposito modulo predisposto dalla Giunta Regionale (D.D. 209 del 13.11.2003);
  2. dichiarazione in merito all’attuazione o partecipazione ad iniziative di collaborazione con altri servizi educativi della rete dell’Ambito Territoriale Sociale di riferimento, al fine della realizzazione di un sistema educativo integrato;
  3. dichiarazione relativa la previsione di momenti di formazione comune tra il personale dei servizi pubblici, privati e scolastici;
  4. carta dei servizi contenente: il progetto organizzativo del servizio, modalità adeguate per consentire la partecipazione delle famiglie, metodologie e strumenti per la valutazione della qualità del servizio medesimo;
  5. documentazione delle attività.

Il modello di domanda potrà essere scaricati dal sito di questo ATS 15 (www.ats15.it).

 

LA PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE

A chi va fatta la richiesta di autorizzazione?

Al Comune territorialmente competente, cioè al Comune presso cui è ubicata la struttura stessa.

La domanda di autorizzazione dovrà essere completa di tutta la documentazione richiesta.

Chi valuta la richiesta di autorizzazione?

Il Comune, per valutare se la struttura richiedente l’autorizzazione possiede tutti i requisiti strutturali e organizzativi previsti dalla normativa vigente, si avvale di una apposita Commissione Tecnico Consultiva, costituita presso ciascun Ambito Territoriale Sociale.

La Commissione è composta da esperti in materia di edilizia, impiantistica, organizzazione e gestione di strutture sociali, nonché da un medico del Dipartimento di Prevenzione dell’ASUR competente per territorio, ed è integrata da un esperto in organizzazione e gestione dei servizi socio-educativi per l’infanzia e l’adolescenza.

Il Comune, accertata la regolarità della domanda, ne trasmette copia alla Commissione, la quale:

- esamina la domanda e tutti gli allegati;

- provvede alla verifica dei requisiti anche tramite sopralluoghi presso la struttura.

La Commissione esprime proprio parere entro 50 gg. dal ricevimento della documentazione e lo trasmette al Comune competente.

Chi rilascia l’autorizzazione?

L’autorizzazione è rilasciata dal Comune competente, previa acquisizione del parere consultivo della Commissione Tecnico Consultiva.

Quali sono i tempi del rilascio dell’autorizzazione?

L’autorizzazione viene rilasciata entro 90 gg. dalla presentazione della domanda.

Qualora siano necessarie delle integrazioni (richieste dal Comune o dalla Commissione in forma scritta), i tempi del procedimento si sospendono per poi riprendere a decorrere dal momento della ricezione della documentazione integrativa richiesta.

 

LA PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO

A chi va fatta la richiesta di accreditamento?

Al Comune territorialmente competente, cioè al Comune presso cui è ubicata la struttura stessa.

La domanda di accreditamento dovrà essere completa di tutta la documentazione richiesta.

Chi valuta la richiesta di accreditamento?

Il Comune, che può avvalersi della collaborazione della Commissione Tecnico Consultiva.

Chi rilascia l’accreditamento?

L’accreditamento è rilasciato dal Comune competente.

Quali sono i tempi del rilascio dell’accreditamento?

L’accreditamento viene rilasciato entro 90 gg. dalla presentazione della domanda.

Qualora siano necessarie delle integrazioni (richieste dal Comune o dalla Commissione in forma scritta), i tempi del procedimento si sospendono per poi riprendere a decorrere dal momento della ricezione della documentazione integrativa richiesta.

 

FASE SUCCESSIVA L’AUTORIZZAZIONE

Una volta ottenuta l’autorizzazione, quali obblighi ha il titolare della struttura?

Successivamente l’ottenimento dell’autorizzazione al funzionamento, il titolare della struttura/servizio deve comunicare al Comune rilasciante l’autorizzazione:

- l’inizio dell’attività (entro 60 giorni dall’autorizzazione);

- entro il 31/12 di ciascun anno, deve inviare la dichiarazione sostitutiva attestante la permanenza dei requisiti per i quali è stata rilasciata l’autorizzazione o l’aggiornamento dei medesimi;

- la cessazione dell’attività (entro 60 giorni dalla cessazione).

Anche il Comune ha degli obblighi successivi all’autorizzazione?

Il Comune esercita attività di controllo e vigilanza sul funzionamento dei servizi e delle strutture. Effettua ispezioni annuali e verifiche periodiche per accertare la permanenza dei requisiti per l’autorizzazione.

Per effettuare tali attività, il Comune può richiedere la collaborazione della Commissione Tecnico Consultiva.

Sono previste delle sanzioni per chi non adempie alle disposizioni previste dalla L.R. 9/03?

In caso di gestione senza autorizzazione dei servizi di cui alla L.R. 9/03, il Comune, previa diffida, ordina la sospensione del servizio e infligge una sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000,00 a € 10.000,00.

Quando l’autorizzazione viene sospesa, revocata o decade?

Il Comune, nello svolgimento dei controlli, nel caso in cui riscontrati la perdita di uno o più dei requisiti richiesti, diffida il soggetto autorizzato a provvedere, entro un congruo termine, alla regolarizzazione o a presentare eventuali giustificazioni o controdeduzioni. Il Comune qualora ritenga insufficienti le giustificazioni o le controdeduzioni o nel caso in cui sia trascorso inutilmente il termine stabilito, ordina la sospensione dell’autorizzazione fino a quando non siano rimosse le cause che ne hanno determinato il provvedimento.

L’autorizzazione decade qualora:

a) al termine del periodo di cui sopra, i requisiti mancanti non siano stati reintegrati;

b) vi sia estinzione della persona giuridica autorizzata;

c) vi sia rinuncia del soggetto autorizzato.

L’autorizzazione è revocata in caso di gravi o ripetute infrazioni alle norme della L.R. 9/03 o del regolamento 13/04.

 

 

FASE SUCCESSIVA L’ACCREDITAMENTO

L’accreditamento ha una “scadenza”?

L’accreditamento ha durata triennale.

 

Cosa è necessario fare per il rinnovo dell’accreditamento?

L’accreditamento può essere rinnovato previa presentazione al Comune (90 giorni prima della scadenza) di:

  1. domanda su apposito modulo predisposto dalla Giunta Regionale (D.D. 209 del 13.11.2003);
  2. dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale è confermata la permanenza dei requisiti e sono indicate le eventuali modifiche intervenute.

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